Ridurre la tutela dei diritti umani: un’analisi in tre parti delle modifiche al Regolamento dell’UE sui rimpatri

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Nel giugno 2026, il Parlamento europeo ha approvato il «Regolamento sui rimpatri», un ampio quadro legislativo volto a riformare radicalmente le procedure di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi privi del diritto legale di soggiornare nell’Unione europea. A seguito di questo voto storico, ASSEDEL (Associazione europea per la difesa dei diritti e delle libertà) ha pubblicato un rapporto approfondito che analizza le gravi implicazioni delle modifiche recentemente approvate in materia di diritti umani.

Il rapporto di ASSEDEL, redatto da Yanna Moulay-Réthoré e Cecilia Invernizzi, esamina il Regolamento attraverso una prospettiva tematica articolata in tre parti, evidenziando un pericoloso spostamento verso la sicurezza a scapito della dignità umana fondamentale.

1. Più potere agli Stati, meno garanzie per le persone

Il Regolamento riduce significativamente le responsabilità degli Stati membri, ampliando al contempo il loro potere discrezionale. Trasforma quelli che dovrebbero essere rigorosi obblighi di protezione in azioni facoltative, basate sulla «buona volontà» dei singoli Stati.

Deroghe e «rischi per la sicurezza»: Gli Stati membri possono ora derogare alle procedure previste dal Regolamento nei confronti dei cittadini di Paesi terzi ritenuti «rischiosi per la sicurezza». Poiché il testo non fornisce esempi specifici di ciò che costituisce un rischio per la sicurezza, l'individuazione di tali rischi è lasciata interamente alla discrezionalità nazionale.

Indebolimento delle garanzie giuridiche: Sono state eliminate importanti garanzie. Ad esempio, le modifiche hanno rimosso la garanzia che i cittadini di Paesi terzi possano richiedere assistenza e rappresentanza legale gratuite.

Il principio di non-respingimento: In modo allarmante, il Regolamento elimina l'obbligo che un'autorità giudiziaria competente verifichi il rispetto del principio di non-respingimento, una pietra angolare del diritto internazionale dei diritti umani.

2. Un onere insostenibile per i cittadini di Paesi terzi

Il quadro normativo pone un onere di responsabilità estremamente gravoso direttamente sulle spalle dei migranti. Il testo utilizza un linguaggio fortemente imperativo, esigendo che le persone «si conformino» anziché limitarsi a rimanere a disposizione delle autorità, creando così una marcata asimmetria di potere.

Obblighi rigorosi: I cittadini di Paesi terzi sono sottoposti a numerose richieste di cooperazione con le autorità, tra cui l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sulle proprie rotte di viaggio e sui Paesi di transito.

Mancata considerazione delle vulnerabilità: Gli Stati membri non sono più esplicitamente tenuti a tenere conto di «qualsiasi vulnerabilità» nella gestione di questi casi, sollevando gravi preoccupazioni in merito al rispetto dei diritti umani.

3. Criminalizzazione e prolungamento della detenzione

Forse l’aspetto più preoccupante del Regolamento sui rimpatri è la criminalizzazione intrinseca dei cittadini di Paesi terzi, che vengono spesso descritti come non cooperativi o malintenzionati. La normativa ricorre al pretesto della sicurezza nazionale per giustificare misure estreme.

Detenzione prolungata: Il Regolamento stabilisce periodi massimi di detenzione di 24 mesi, prevedendo la possibilità di ulteriori proroghe qualora una persona venga classificata come «rischio per la sicurezza». Ciò crea vuoti giuridici e apre la possibilità di forme di privazione della libertà potenzialmente indefinite, assimilabili a una sorta di «prigione a cielo aperto».

Misure coercitive: Il Regolamento introduce la possibilità per le autorità di effettuare perquisizioni e sequestri senza il consenso del cittadino di un Paese terzo.

Sanzioni penali: Il mancato rispetto della procedura di rimpatrio può ora comportare sanzioni penali, compresa la reclusione ai sensi del diritto nazionale.

Leggi il rapporto completo qui.

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