
La presente memoria esamina il progetto di Osservazione generale n. 38 del Comitato per i diritti umani (2026) dalla prospettiva delle vulnerabilità materiali del diritto alla libertà di associazione sancito dall’articolo 22 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. L’intervento prende le mosse da modelli documentati di cattura regolatoria («regulatory capture») e di complicità di soggetti privati che compromettono sistematicamente le garanzie formali, individuando lacune strutturali nelle soglie critiche in cui l’ambito di applicazione e le restrizioni del diritto diventano incoerenti sul piano operativo: la strumentalizzazione dei criteri di «liceità»; la sospensione amministrativa mediante l’erosione procedurale; la confusione tra la responsabilità dell’associazione e la colpevolezza individuale nell’ambito dei regimi di contrasto al terrorismo; la riproduzione transnazionale delle designazioni attraverso l’esclusione finanziaria da parte di soggetti privati; e il carattere irreversibile delle misure formalmente adottate in regime di deroga.
L’argomentazione sostiene che l’inderogabilità dell’articolo 15 si estende fondamentalmente anche alla criminalizzazione dell’associazione e che l’articolo 22, paragrafo 2, debba tenere conto sia delle dimensioni temporali sia di quelle sostanziali della responsabilità personale, una tesi fondata sull’interpretazione adottata dalla Corte europea in materia di responsabilità retroattiva e di imputazione alle organizzazioni. Gli obblighi positivi derivanti dall’articolo 22 si estendono parimenti alla condotta degli attori privati, comprese le banche e gli intermediari finanziari, rendendo gli Stati responsabili delle pratiche di esclusione dai servizi bancari («de-banking») che operano indipendentemente da una designazione ufficiale.
Le azioni giudiziarie strategiche, gli stati di emergenza e l’ostacolo alla legittimazione processuale delle associazioni a rappresentare interessi collettivi emergono come ambiti di fallimento sistematico nell’architettura formale del diritto. La memoria inquadra tali lacune alla luce dei nuovi strumenti europei (CM/Rec(2024)2, Direttiva (UE) 2024/1069) e della giurisprudenza dell’ILO, proponendo che la seconda lettura renda effettiva la tutela attraverso un’architettura procedurale esplicita a livello di progettazione istituzionale sostanziale.
Traduzione in italiano
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ASSEDEL