
Questo commento di ASSEDEL offre una critica dottrinale di tre opinioni separate formulate nella sentenza della Grande Camera nel caso Yasak c. Türkiye (n. 17389/20, 5 maggio 2026), nella quale sono state constatate violazioni degli articoli 3 e 7 della CEDU ed è stata annullata la sentenza della Camera. Il caso riguardava la condanna di Şaban Yasak per appartenenza a una presunta organizzazione terroristica armata (FETÖ/PDY), fondata su elementi di prova relativi ai suoi legami con il movimento Gülen, nonché le successive condizioni di detenzione.
Il commento esamina il ragionamento delle opinioni dissenzienti alla luce della giurisprudenza consolidata. Per quanto riguarda l’articolo 3, il commento sostiene che l’Opinione congiunta parzialmente dissenziente sulle condizioni di detenzione adotta una valutazione disaggregata anziché una valutazione realmente cumulativa, assume una prospettiva incentrata sulla capacità amministrativa anziché sul punto di vista della persona detenuta, applica erroneamente lo standard minimo del CPT relativo all’esercizio all’aria aperta come parametro di sufficienza e attribuisce un peso eccessivo alla scelta volontaria del ricorrente di rimanere nella struttura, nonché al rispetto interno dei principi stabiliti nella sentenza Muršić.
Per quanto riguarda l’articolo 7, il commento contesta la tesi dell’Opinione congiunta dissenziente secondo cui le carenze nell’accertamento dell’elemento soggettivo costitutivo di un reato che richiede uno specifico intento rientrerebbero nell’equità procedurale garantita dall’articolo 6 anziché nel principio di legalità sancito dall’articolo 7. Il commento dimostra che nullum crimen sine lege richiede un accertamento individualizzato del mens rea strutturalmente richiesto dal reato.
Il commento affronta inoltre l’opinione dissenziente individuale della giudice Ní Raifeartaigh, chiarendo il fondamento giurisprudenziale per il riconoscimento del mens rea come requisito autonomo ai sensi dell’articolo 7 e distinguendo il controllo di legalità effettuato dalla Corte dalla nuova valutazione delle prove vietata dalla cosiddetta dottrina della quarta istanza. La principale preoccupazione dottrinale comune alle tre opinioni consiste nella sostituzione della valutazione sostanziale richiesta dalla giurisprudenza della Convenzione con il mero rispetto formale dei criteri previsti dal diritto interno.
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ASSEDEL