Sessione di formazione sulla protezione dei minori migranti non accompagnati con il giudice ad hoc della Corte EDU Marcin Górski

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ASSEDEL ha avuto l’onore di ospitare un’approfondita sessione di formazione condotta da Marcin Górski, giudice polacco ed esperto di diritto dell’Unione europea e diritti umani. La sessione ha esaminato l’evoluzione del quadro giuridico relativo ai minori migranti non accompagnati (UAM) e ha fornito importanti spunti sull’interazione tra il diritto dell’UE, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e gli ordinamenti giuridici nazionali.

I minori non accompagnati rimangono tra le persone più vulnerabili che arrivano in Europa. La loro protezione richiede un’applicazione coordinata della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della legislazione primaria e secondaria dell’UE e della CEDU, così come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU).

Fondamenti giuridici dell’UE: proteggere le persone più vulnerabili

L’Unione europea si fonda sui valori fondamentali sanciti dall’articolo 2 del TUE, tra cui la dignità umana, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Questi valori fondamentali guidano gli Stati membri nell’assicurare la protezione dei minori migranti.

Ai sensi dell’articolo 6 del TUE, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Le sue disposizioni riflettono diritti già radicati nella CEDU e nelle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. È importante sottolineare che la Carta si applica ogni volta che gli Stati membri attuano o applicano il diritto dell’UE, come chiarito dalla sentenza Åkerberg Fransson.

Questa ampia applicabilità è particolarmente rilevante in ambiti quali le procedure di asilo, la gestione della migrazione, la responsabilità penale connessa alla migrazione e i procedimenti amministrativi che riguardano gruppi vulnerabili.

I diritti del minore nel diritto dell’UE

L’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE stabilisce garanzie chiare per i minori:

  • il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;
  • il requisito secondo cui l’interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente;
  • il diritto del minore di esprimere la propria opinione nelle questioni che lo riguardano.

Originari della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia — proposta inizialmente come iniziativa polacca — questi principi costituiscono oggi uno dei pilastri delle procedure dell’UE in materia di migrazione e asilo che coinvolgono minori.

L’articolo 52 della Carta garantisce inoltre che il diritto dell’UE non possa offrire una protezione inferiore a quella prevista dalla CEDU:
«Possiamo fare meglio, ma non possiamo fare peggio».

Minori non accompagnati e protezione internazionale

La protezione internazionale comprende sia lo status di rifugiato sia la protezione sussidiaria ai sensi del diritto dell’UE.

La Direttiva qualifiche e il nuovo Regolamento qualifiche definiscono il minore non accompagnato come un minore che arriva senza un adulto responsabile, compresi coloro che diventano non accompagnati dopo l’arrivo.

La causa C-646/21 K & L contro Paesi Bassi rappresenta un esempio di come il diritto dell’UE risponda all’evoluzione delle identità. Due ragazze minorenni che avevano adottato valori europei — come l’uguaglianza di genere e l’autonomia personale — temevano di essere perseguitate nel loro Paese d’origine. La Corte ha stabilito che le donne, comprese le minorenni, che sostengono l’uguaglianza possono costituire un particolare gruppo sociale ai fini della protezione internazionale. Il loro interesse superiore deve essere valutato in modo individuale e approfondito.

Gli standard della CEDU: uno strumento vivente

La CEDU, descritta nella causa Tyrer c. Regno Unito come uno «strumento vivente», si adatta ai cambiamenti della società contemporanea. La Corte EDU interpreta la Convenzione in modo dinamico, spesso guidata dal consenso europeo o dalla necessità di rafforzare la protezione dei gruppi vulnerabili.

Nel contesto dei minori non accompagnati, diversi articoli sono particolarmente rilevanti:

  • Articolo 3 – Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti;
  • Articolo 5 – Diritto alla libertà e alla sicurezza;
  • Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare;
  • Articolo 4 del Protocollo n. 4 – Divieto di espulsioni collettive.

La giurisprudenza della Corte EDU sottolinea che gli Stati hanno obblighi rafforzati nei confronti dei minori, in particolare per quanto riguarda la detenzione, le condizioni di accoglienza, le garanzie procedurali e le procedure di rimpatrio.

Principali casi giurisprudenziali sui minori non accompagnati

Musthadhiyev c. Belgio

Una madre e quattro bambini sono stati detenuti in condizioni inadeguate, subendo danni psicologici e ricevendo cure insufficienti.
La Corte ha constatato violazioni degli articoli 3 e 5, sottolineando che i minori necessitano di condizioni adeguate alla loro età e che la detenzione deve rimanere una misura eccezionale.

Darboe e Camara c. Italia (2022)

Un richiedente è stato trattato come adulto nonostante avesse dichiarato di avere 17 anni e si è trovato in condizioni degradanti, senza garanzie procedurali efficaci.
La Corte EDU ha constatato violazioni degli articoli 3, 8 e 13, sottolineando la presunzione della minore età e la necessità di una tutela tempestiva e di adeguate procedure di accertamento dell’età.

Mubilanzila Mayeka & Mitunga e casi correlati

Queste sentenze confermano che, anche in assenza di abusi fisici, condizioni di vita inadeguate per i minori possono costituire una violazione dell’articolo 3.

Principali conclusioni

I minori migranti non accompagnati hanno diritto a un livello rafforzato di protezione sia ai sensi del diritto dell’UE sia della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tutte le decisioni che li riguardano devono essere guidate da una valutazione approfondita e individualizzata dell’interesse superiore del minore, accompagnata da una motivazione chiara.

La detenzione dei minori deve rimanere una misura di ultima istanza, essere rigorosamente limitata nel tempo ed essere effettuata esclusivamente in condizioni che rispondano alle loro specifiche esigenze in quanto minori.

Le procedure di accertamento dell’età devono rispettare le garanzie procedurali, assicurare la trasparenza e tutelare la dignità del minore in ogni fase.

Infine, qualsiasi decisione relativa al rimpatrio o all’espulsione deve tenere conto dell’identità del minore, delle sue vulnerabilità, dei suoi legami culturali e sociali e dei potenziali rischi che potrebbe affrontare in caso di ritorno, garantendo il pieno rispetto degli obblighi internazionali in materia di protezione.

Ringraziamenti

ASSEDEL esprime i suoi più sinceri ringraziamenti a Marcin Górski per aver condotto questa sessione così approfondita e formativa. La sua esperienza nel diritto dell’UE e nei diritti umani, unita alla sua conoscenza pratica delle sfide affrontate dai minori migranti non accompagnati, ha offerto un contributo prezioso a tutti i partecipanti.

Rimaniamo impegnati nella promozione di standard giuridici che tutelino la dignità, i diritti e il futuro di ogni minore che cerca protezione in Europa.

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