Il Consiglio d’Europa e i limiti dell’applicazione dei diritti umani: lezioni dalla sessione di formazione di Günther Schirmer sul caso Kavala

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Il Consiglio d’Europa è ampiamente considerato il principale garante dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in Europa. Tuttavia, come è emerso durante una sessione di formazione con Günther Schirmer, l’istituzione opera in un contesto politico in cui i principi giuridici spesso entrano in conflitto con gli interessi degli Stati. Le riflessioni di Schirmer hanno offerto una rara prospettiva su queste tensioni, con il caso Osman Kavala c. Turchia che è emerso come uno degli esempi più emblematici di detenzione arbitraria e di resistenza agli obblighi internazionali in materia di diritti umani.

L’autorevolezza di Günther Schirmer su queste questioni deriva dalla sua lunga esperienza all’interno dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Per molti anni ha ricoperto il ruolo di Capo della Segreteria della Commissione per gli Affari giuridici e i diritti umani, uno degli organi più influenti dell’Assemblea. In tale ruolo, coordinava i relatori, supervisionava la redazione di rapporti su questioni politicamente sensibili e forniva consulenza ai parlamentari sulle implicazioni giuridiche e politiche delle violazioni dei diritti umani. Il suo lavoro lo ha portato a occuparsi direttamente di casi riguardanti prigionieri politici, il progressivo indebolimento sistemico dello Stato di diritto e il mancato rispetto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Il caso di Osman Kavala: un simbolo del restringimento dello spazio civico in Turchia

Tra i numerosi casi discussi da Schirmer, la situazione di Osman Kavala emerge come un esempio emblematico dei limiti dell’applicazione internazionale dei diritti umani. Kavala, noto filantropo turco e figura di spicco della società civile, è stato arrestato nell’ottobre 2017. È stato accusato di aver tentato di rovesciare l’ordine costituzionale, sulla base di accuse legate alle proteste di Gezi Park del 2013 e al tentato colpo di Stato del 2016. Tali accuse sono state ampiamente considerate politicamente motivate e prive di prove credibili. L’arresto di Kavala è rapidamente diventato un simbolo del restringimento dello spazio per la società civile in Turchia e del crescente ricorso ai meccanismi giudiziari per mettere a tacere il dissenso.

La sentenza della CEDU: un intervento raro e incisivo

Il 10 dicembre 2019, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha emesso una sentenza storica. La Corte ha stabilito che la detenzione di Kavala era arbitraria, che le accuse non erano supportate da alcun ragionevole sospetto e che la detenzione perseguiva uno scopo politico ulteriore: mettere a tacere un esponente critico della società civile. La Corte ha concluso che la Turchia aveva violato l’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela il diritto alla libertà, e l’articolo 18, che vieta l’uso improprio delle restrizioni legali per fini politici. Sebbene tali ordini siano rari, la CEDU è giuridicamente autorizzata a imporre il rilascio immediato di una persona detenuta quando questo costituisce l’unico mezzo efficace per porre fine a una violazione della Convenzione. Tale potere deriva dall’articolo 46 della Convenzione, che rende vincolanti le sentenze della Corte per gli Stati membri. Nei casi in cui una detenzione sia ritenuta politicamente motivata — come nel caso di Kavala — la Corte può concludere che nessun altro rimedio sia adeguato. È per questo che la Corte ha adottato la misura eccezionale di ordinare l’immediato rilascio di Kavala.

Nonostante la natura vincolante della sentenza, le autorità turche si sono rifiutate di rilasciare Kavala. Tale rifiuto ha fatto scattare la procedura per inadempimento prevista dall’articolo 46 § 4 della Convenzione, un meccanismo che, nella storia del Consiglio d’Europa, era stato utilizzato in precedenza una sola volta. Da allora, il caso è diventato un simbolo della più ampia sfida affrontata dall’istituzione quando gli Stati membri ignorano apertamente i propri obblighi giuridici. Esso illustra inoltre i limiti dei meccanismi internazionali quando si trovano di fronte a una determinata resistenza politica.

Oltre Kavala: altre sfide politicamente sensibili in materia di diritti umani

Schirmer ha affrontato anche altre questioni politicamente sensibili che rivelano la complessità del lavoro del Consiglio d’Europa. Ha fatto riferimento alle indagini sui trasferimenti illegali e sulle detenzioni segrete durante la cosiddetta «Guerra al terrorismo», compreso il caso di un cittadino tedesco di origine libanese, accusato ingiustamente di aver pianificato un attentato terroristico. Dopo un anno di torture e detenzione illegale, l’errore è stato riconosciuto; tuttavia, le autorità si sono rifiutate di facilitarne il ritorno in Germania. Questo esempio ha evidenziato la sensibilità politica e la resistenza istituzionale che spesso accompagnano le indagini sugli abusi commessi nell’ambito della lotta al terrorismo.

Ha inoltre descritto situazioni in cui prove solide non sono riuscite a impedire la resistenza politica all’interno dell’Assemblea parlamentare. In un caso, gli investigatori avevano dimostrato con successo l’accuratezza delle loro conclusioni, ma l’Assemblea ha infine votato contro il rapporto a causa di pressioni politiche. Episodi di questo tipo mostrano come le dinamiche politiche possano compromettere la capacità dell’istituzione di agire in conformità con i propri principi.

Vulnerabilità istituzionali: lobbying, rischi per la sicurezza e percezioni errate dell’opinione pubblica

Schirmer ha osservato che il Consiglio d’Europa è spesso sottovalutato nel dibattito pubblico, nonostante il suo ruolo essenziale nella definizione degli standard in materia di diritti umani in tutto il continente. Allo stesso tempo, le delegazioni che operano nelle zone di conflitto sono frequentemente esposte a rischi per la sicurezza. Sebbene siano formalmente protette da garanzie internazionali, tali protezioni non sono sempre garantite nella pratica. In alcune missioni, la protezione è stata fornita dalle forze speciali russe, creando complicazioni operative e politiche.

Ha inoltre affrontato le vulnerabilità istituzionali, compresa l’influenza delle attività di lobbying all’interno dell’Assemblea parlamentare. Anche quando determinate posizioni sembrano inizialmente inammissibili, intense attività di lobbying possono modificare gli emendamenti e alterare il contenuto finale dei rapporti. Il caso di Pedro Agramunt ha dimostrato come gli interessi politici possano infiltrarsi nei processi in materia di diritti umani.

Una questione fondamentale: istituzione per i diritti umani o attore geopolitico?

La sessione si è conclusa con una riflessione più ampia sulla natura stessa del Consiglio d’Europa. Schirmer ha posto una domanda fondamentale: il Consiglio d’Europa è esclusivamente un’istituzione per i diritti umani oppure opera anche come uno strumento geopolitico che promuove determinate agende umanitarie all’interno di un quadro istituzionale? Questa domanda coglie la tensione tra la missione normativa del Consiglio e le realtà politiche con cui esso deve confrontarsi.

La sessione di formazione con Günther Schirmer ha offerto una comprensione ampia e articolata delle complessità politiche che caratterizzano il lavoro del Consiglio d’Europa in materia di diritti umani. In particolare, il caso Kavala c. Turchia illustra sia la forza dell’autorità giuridica della CEDU sia i limiti che l’istituzione deve affrontare quando gli Stati non rispettano i propri obblighi. Per ASSEDEL, le riflessioni di Schirmer sottolineano l’importanza di una documentazione rigorosa, di un’azione di advocacy strategica e di un impegno costante con i meccanismi internazionali, al fine di garantire che le violazioni dei diritti umani siano affrontate anche in contesti politicamente sensibili.

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